La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 Art. 1        

 Oggetto e definizioni

  1. La presente legge, in attuazione  dell’art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attività  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative.
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla disciplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge. L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  4. L’esercizio   della   professione   e’   libero   e    fondato sull’autonomia, sulle  competenze  e  sull’indipendenza  di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta  dei  servizi, della responsabilità del professionista.
  5. La professione e’ esercitata  in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro dipendente.

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