{"id":3837,"date":"2023-12-02T22:39:05","date_gmt":"2023-12-02T20:39:05","guid":{"rendered":"https:\/\/philosophictherapycenter.it\/Portale\/?p=3837"},"modified":"2024-03-16T17:49:59","modified_gmt":"2024-03-16T15:49:59","slug":"sindacato-italiano-arteterapeuti-s-i-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/philosophictherapycenter.it\/Portale\/2023\/12\/02\/sindacato-italiano-arteterapeuti-s-i-a\/","title":{"rendered":"Sindacato Italiano Arteterapeuti (S.I.A.)"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.sindacatoitalianoarteterapeuti.it\/\">SINDACATO ITALIANO ARTETERAPEUTI<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>STATUTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; costituito il Sindacato Italiano Arteterapeuti, da ora in poi S.I.A. che opera nel mondo delle libera professione di arteterapeuta di cui alla L. 4\/13. Il S.I.A. si struttura in coordinamenti operanti su tutto il territorio nazionale in modo articolato per funzioni e compiti omogenei. Il S.I.A. ha sede legale in Nola (Napoli), alla II Traversa Abate Minichini n.12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART.2 ASSOCIATI<\/p>\n\n\n\n<p>Possono essere ammessi al Sindacato tutte le persone fisiche che svolgono in modo autonomo o subordinato la professione di arteterapeuta, &nbsp;sia che trattasi di persone fisiche che svolgono la propria attivit\u00e0 economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente, o comunque con il concorso di questo ( c.d. non organizzate ex art 1 L.4\/13), nonch\u00e8 associazioni professionali di arteterapeuti rispetto alle quali il Sindacato si pone in veste aggregante, secondo criteri che verranno stabiliti dal Direttivo Nazionale. Tutti gli associati che sono persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione, nei termini, nei tempi e con le modalit\u00e0 previste dal Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico potr\u00e0 accreditare e riconoscere caso per caso, a suo insindacabile giudizio, percorsi formativi diversi da quelli da esso previsti e potr\u00e0 esonerare dall&#8217;obbligo formativo gli associati che dimostrano di aver seguito adeguati percorsi formativi presso le associazioni di appartenenza.&nbsp; Il Consiglio dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l&#8217;effettivo assolvimento di tale obbligo e determina le sanzioni applicabili nei confronti degli associati che non rispettano gli obblighi di formazione. Gli associati sono tenuti all&#8217;adesione ed al puntuale rispetto di un codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice deontologico costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dall&#8217;art&nbsp; 24 del presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 3 INDIPENDENZA AUTONOMIA E DEMOCRAZIA<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il S.I.A. \u00e8 un&#8217;organizzazione autonoma, libera, democratica. E\u2019 indipendente dal Governo, dai partiti politici, sostiene, favorisce e difende le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale. Fondamenti del Sindacato sono la libera elezione delle cariche sociali, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate nella societ\u00e0 civile. Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; \u00e8 ammesso con consenso unanime l&#8217;elezione per acclamazione o voto palese.<\/p>\n\n\n\n<p>ART.4 QUALIFICA DI SOCIO<\/p>\n\n\n\n<p>La qualifica di associato al S.I.A. si acquisisce all&#8217;atto del versamento della quota associativa, e quando ci\u00f2 avviene tramite delega ad Enti, dal momento della consegna di detta delega. Inoltre, gli associati sono tenuti a versare eventuali contributi per attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 5 SOCI SOSTENITORI<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;I soci sostenitori, non hanno diritto di voto, e possono ricoprire cariche solo a titolo onorifico.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 6 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI<\/p>\n\n\n\n<p>Gli iscritti che compiono infrazioni all&#8217;ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa dell&#8217;Ufficio di Presidenza Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, inoltre, applica anche le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del codice deontologico e di cui all&#8217;art<strong> <\/strong>24 dello statuto.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 7AUTONOMIA&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il S.I.A. si configura indipendente dalle associazioni di qualsiasi tipo, come garante della libert\u00e0 di coscienza e di attivit\u00e0 dei singoli iscritti, come modo di essere e di svolgere l&#8217;azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilit\u00e0 associative e di confronto con le realt\u00e0 sociali che caratterizzano nel presente la vita del Paese e si costituiscono a premessa per il suo sviluppo futuro. L&#8217;autonomia \u00e8 pertanto fonte stessa della linea organizzativa del Sindacato e viene da esso affermata come capacit\u00e0 di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni e conformazioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico, ricercando di volta in volta le soluzioni pi\u00f9 razionali allo scopo di armonizzare interessi degli iscritti e visione dei problemi della crescita civile del popolo.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 8 DEMOCRAZIA<\/p>\n\n\n\n<p>Il S.I.A., rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realt\u00e0 dell&#8217;organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticit\u00e0 nell&#8217;impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni, il pluralismo politico e sociale. Il S.I.A., rifiutando un&#8217;organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignit\u00e0 e l&#8217;indipendenza nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione. Inoltre, fondamento della vita democratica del Sindacato sono la libera elezione delle cariche, la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della societ\u00e0 civile. Le elezioni alle cariche sociali avviene a maggioranza con voto diretto e segreto; \u00e8 ammessa con consenso unanime l&#8217;elezione per acclamazione o voto palese.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 9 FINALIT\u00c0<\/p>\n\n\n\n<p>Il S.I.A, \u00e8 un&#8217;organizzazione sindacale che non ha fini di lucro. Il Sindacato nasce in un momento storico molto importante per il mondo delle professioni non riconosciute in considerazione della riforma delle professioni non organizzate di cui alla L. 4\/13. Obiettivo del Sindacato primariamente \u00e8 lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libert\u00e0, della giustizia sociale. In particolare si propone: di affermare la partecipazione della professione di arteterapeuta a scelte di natura politica, economiche e sociali sul fondamento e garanzie delle libert\u00e0 costituzionali; la designazione dei rappresentanti degli arteterapeuti presso Enti o organismi nazionali o internazionali, ove la rappresentanza sindacale sia richiesta in modo unitario; di promuovere in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali l\u2019attuazione della nuova disciplina per le professioni non regolamentate, secondo i processi e le regole delle procedure parlamentari, del confronto e del dibattito, per giungere alla definizione di una organica legge quadro;&nbsp;&nbsp; la stipulazione con Enti Previdenziali, bancari o di altro genere di convenzioni per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dal C.C.N.L. dipendenti di studi professionali con le modalit\u00e0 previste dalla legge 4 giugno 1973, n. 311, sue eventuali modificazioni ed integrazioni e da ogni altra legge in materia; dare piena attuazione, per le professioni non organizzate, alla L. 4\/13, in ossequio, non solo a quanto previsto dalla Carta fondamentale, ma per la trasparenza e tutela dei consumatori; di affermare la netta distinzione fra attivit\u00e0 professionale ed attivit\u00e0 d&#8217;impresa, poich\u00e8 la prima si svolge sempre nel rispetto delle norme deontologiche; di assicurare il riconoscimento legislativo alle associazioni delle nuove professioni, le c.s. non organizzate, che devono restare ben distinte rispetto alla sfera ordinistica, al fine di evitare pericolose confusioni o sovrapposizioni di competenze; di&nbsp; riaffermare che l&#8217;attivit\u00e0 professionale pu\u00f2 essere svolta in forma individuale o a mezzo di societ\u00e0 fra professionisti, anche se appartenenti ad Ordini diversi nonch\u00e9 ad associazioni professionali diverse ed in ogni caso nel rispetto della deontologia prevista da parte di tutti i professionisti soci. La pubblicit\u00e0 deve essere di tipo esclusivamente informativo, mai comparativo e sempre conforme al decoro professionale. Il Sindacato deve&nbsp; promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata, iniziative atte alla formazione, addestramento ed aggiornamento professionale; promuovere l&#8217;attivit\u00e0 di Centri Professionali in collaborazione con le Istituzioni Universitarie, gli Enti Pubblici e privati, locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari; promuovere ed organizzare, autonomamente od in forma convenzionata Centri Servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati, quali quelli fiscali, amministrativi, legali, informatici, di marketing finanziari, commerciali, bancari ed assicurativi, di consulenza del lavoro ed altri occorrenti nell&#8217;interesse generale degli iscritti; promuovere autonomamente od in forma convenzionata la attivit\u00e0 Culturali, Ricreative e per il Tempo Libero a favore dei propri iscritti; promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, l&#8217;attivit\u00e0 dei C.A.F.( Centri di Assistenza Fiscale); perfezionare il sistema di sicurezza sociale per le libere professioni; promuovere, autonomamente od in forma convenzionata, ricerche e studi, dibattiti e convegni, sui temi di interesse nazionale ed internazionali; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e l&#8217;aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative e produttive, della gestione, amministrative e finanziarie; assistere e coordinare gli operatori e le associazioni aderenti nelle attivit\u00e0 di tutela e promozione; promuovere, sostenere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione ed attivit\u00e0 editoriali ed informative, utilizzando ogni mezzo tecnologico; promuovere con le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale la stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti da studi professionali.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 10 PROFESSIONI NON ORGANIZZATE DISCIPLINA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Nel dare piena attuazione alla L. 4\/13 il Sindacato si propone in particolare di;&nbsp; promuovere la formazione &nbsp;dei propri iscritti adottando un codice di condotta ai sensi dell&#8217;art 27 bis del codice del consumo, di cui al D.lgs.206\/2005, vigilando sulla condotta professionale degli associati e di applicare le relative sanzioni disciplinari in caso di violazione delle disposizione del codice stesso; promuovere, a tutela dell&#8217;utente, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti dell\u2019 attivit\u00e0 professionale possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonch\u00e9 ottenere informazioni relative all&#8217;attivit\u00e0 professionale in genere&nbsp; e agli standard qualitativi da essa richiesta agli iscritti; rendere pubblici i propri elementi informativi utili secondo i consumatori in virt\u00f9 di quanto previsto dall&#8217;art 4, comma 1, e dall&#8217;art 5 della L. 4\/13; promuovere la costituzione di Comitati di indirizzo e di&nbsp; Sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 11 SISTEMA DI ATTESTAZIONE<\/p>\n\n\n\n<p>Il Sindacato pu\u00f2 rilasciare ai propri iscritti, a tutela dei consumatori e a garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali, cos\u00ec come disposto dall&#8217;art 7 della L. 4\/13, un&#8217;attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista al Sindacato; b) ai requisiti necessari alla partecipazione al Sindacato stesso; c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale ai fini del mantenimento all&#8217;iscrizione al Sindacato; d) alla garanzie fornite dal Sindacato all&#8217;utente, fra cui l&#8217;attivazione dello sportello per il cittadino; e) alla eventuale possesso della polizza professionale per la responsabilit\u00e0 professionale stipulata dal professionista.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 12 CARICHE SINDACALI<\/p>\n\n\n\n<p>Tutte le cariche previste dal presente statuto, ad esclusione di quelle riservate agli Esperti, sono assunti dagli iscritti al S.I.A.., mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell&#8217;ufficio ricoperto e solo per il Presidente e il Vicepresidente che assumono specifici incarichi come quello amministrativo, in considerazione del carattere permanente dell&#8217;incarico assunto, spetta, sotto forma di indennit\u00e0 di carica, il compenso.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp; ART. 13 CARICHE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Le cariche ricoperte all&#8217;interno del Sindacato non sono incompatibili fra di loro. Le cariche ricoperte all&#8217;interno del Sindacato non sono incompatibili con il rapporto di dipendenza all&#8217;interno del Sindacato stesso. Le cariche sindacali non sono incompatibili con incarichi di carattere politico e\/o con incarichi assunti in altri Sindacati e\/o associazioni o Confederazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 14 PATRIMONIO<\/p>\n\n\n\n<p>Il patrimonio del Sindacato \u00e8 costituito dai beni immobili e mobili e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, contributi volontari, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 15 ENTRATE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Le entrate del Sindacato sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari degli iscritti e da qualsiasi altro provente che possa pervenire a qualunque titolo, purch\u00e8 non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>ART.16 ORGANIZZAZIONE CENTRALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Struttura nazionale. La struttura Nazionale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso Nazionale 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale 3. Il Presidente Onorario 4. Il Presidente Nazionale 5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri 6. Il Direttore Generale<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART.17 IL CONGRESSO NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>Il Congresso Nazionale \u00e8 il massimo organo del Sindacato. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione del Presidente, ed in via straordinaria su richiesta di almeno di due&nbsp; terzi degli iscritti al Sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata al Presidente e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione. Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronuncia il Presidente entro trenta giorni. Sar\u00e0 cura del Presidente diramare ai presidenti delle sedi regionali del Sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Congresso Nazionale \u00e8 composto: a) Dai delegati eletti nell&#8217;ambito dei Congressi Provinciali, questi per rendere valido il Congresso dovranno rappresentare almeno il 51% di tutti gli iscritti al Sindacato; b) Dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale; c) Dai membri del Collegio Nazionale dei Probiviri; d) Dai membri del collegio Nazionale dei revisori di Conti; e) Dal Direttore Generale, il quale, se non delegato, partecipa al Congresso senza diritto di voto e pu\u00f2 svolgere elettorato passivo. Il regolamento congressuale e la percentuale dei partecipanti sar\u00e0 stabilita, di volta in volta, dall&#8217;Ufficio di presidenza Nazionale, in relazione al numero degli iscritti, in regola con l&#8217;adesione al Sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 19 COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Congresso Nazionale: a) Esamina e discute la relazione del Presidente Nazionale; b) Elegge il Presidente Nazionale del Sindacato, con votazione a maggioranza dei 2\/3 dei soci aventi diritto al voto nell&#8217;assise congressuale per le prime due votazioni, con ballottaggio tra i due maggiori votati dopo la seconda votazione; c) Delibera a maggioranza sull&#8217;adesione e\/o la recessione dal Sindacato; d) Elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, e) Elegge il Consiglio Nazionale dei Probiviri; f) Stabilisce l&#8217;indirizzo dell&#8217;attivit\u00e0 sindacale, sociale ed economica del Sindacato e le linee programmatiche; g) Delibera le linee strategiche e verifica l&#8217;operato della struttura nazionale del Sindacato; h) Ratifica i componenti del Direttivo Nazionale; i) Modifica in tutto in parte lo Statuto del Sindacato, previo voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati congressuali presentii. Il Congresso Nazionale \u00e8 convocato, con avviso spedito ai Presidenti delle sedi Provinciali e Regionali almeno sessanta giorni prima, ogni cinque anni e comunque, ogni volta che l&#8217;Ufficio di Presidenza Nazionale lo deliberi.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART.20 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Consiglio Direttivo Nazionale \u00e8 organo deliberante nel rispetto dello statuto e delle decisioni congressuali ed \u00e8 composto da un massimo di cinque componenti ed un minimo di tre, compreso il Presidente Nazionale. Il Direttivo Nazionale attua le deliberazioni del Congresso Nazionale ed adempie a qualsiasi mandato che gli venga conferito dal Congresso Nazionale, attuando ogni iniziativa idonea alla promozione del Sindacato ed inoltre: a) delibera le linee politico\/sindacale del Sindacato: b) approva il regolamento interno e le norme di procedura ad uso del collegio dei probiviri; c) delibera l&#8217;adesione della Federazione ad organismi e organizzazioni nazionali ed internazionali; d) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo; e) fissa l&#8217;entit\u00e0 della quota di iscrizione, delle quote associative annue e di ogni altro contributo complementare; f) stabilisce la ripartizione del budget alle strutture periferiche; g) stabilisce eventuali finanziamenti integrativi per l&#8217;attivit\u00e0 delle strutture periferiche; h) le modificazioni al presente statuto.&nbsp; Il Consiglio Direttivo Nazionale \u00e8 convocato dal Presidente Nazionale una volta all&#8217;anno, con preavviso di almeno sette giorni; in caso di inottemperanza potr\u00e0 autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale. Tale richiesta dovr\u00e0 essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Il Consiglio Direttivo Nazionale \u00e8 presieduto dal Presidente Nazionale. Il primo Consiglio Direttivo Nazionale si svolge entro sessanta giorni dal congresso nazionale ed almeno una volta all&#8217;anno, successivamente esso convoca il Congresso Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i suoi membri il Presidente, nonch\u00e9 un vicepresidente cui sono demandate tutte le funzioni del Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materie e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso e al Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo costituisce fra i suoi membri un Comitato Scientifico composto dai suoi stessi membri, costituente la struttura tecnico-scientifica mirata al raggiungimento delle finalit\u00e0 associative e alla predisposizione del programma di eventi, corsi, convegni, seminari che costituiscono il percorso di formazione dei soci, disponendone in termini di crediti formativi, la valorizzazione.&nbsp; &nbsp;Il Consiglio Direttivo \u00e8 cos\u00ec composto: 1) dal Presidente Nazionale; 2) dal Vicepresidente; 3) Direttore Generale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 21 IL PRESIDENTE ONORARIO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente Onorario \u00e8 membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell\u2019Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario \u00e8 a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 22 IL PRESIDENTE NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp; Il Presidente Nazionale \u00e8 eletto direttamente dal congresso nazionale: ha la rappresentanza legale del Sindacato; rappresenta in giudizio il Sindacato; convoca i presidenti regionali e provinciali, il direttore generale ; cura i rapporti con i presidenti regionali, provinciali; cura i rapporti con enti ed istituzioni, sia pubblici che privati, stipulando con gli stessi contratti, convenzioni accordi, patti ed intese, in rispetto con la linea sindacale stabilita dagli organi nazionali; propone al collegio nazionale dei probiviri eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; assume in caso di urgente ed improrogabile necessit\u00e0, nelle more della decisione da parte del collegio nazionale dei probiviri, provvedimenti cautelativi, disciplinari; cura i rapporti con le banche e con le Poste, accende C\/C e qualsiasi altra operazione, nell&#8217;interesse del Sindacato; assume le iniziative per la promozione del tesseramento, la formazione sindacale e la stampa federale, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali; partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;&nbsp; assicura la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contratti permanenti con gli organi periferici, promuove e cura&nbsp; gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi del Sindacato stesso, in rispetto della linea politica sindacale stabilita dagli organi nazionali, ed assume i poteri decisionali consequenziali; conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e societ\u00e0, nei casi in cui lo ritenga opportuno; nomina il vice presidente nazionale; nomina il direttore generale.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 23 IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente Nazionale nomina il Vice-Presidente Nazionale. In assenza del Presidente Nazionale, per qualsiasi suo impedimento, il Sindacato \u00e8 rappresentata dal vice presidente nazionale .<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 24 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Collegio Nazionale dei probiviri si compone di tre membri effettivi. Esso \u00e8 organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio Nazionale dei probiviri: a) in sede di appello, tutte le controversie nelle quali si sia pronunciato il collegio regionale o provinciale dei probiviri; b) in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali e che vengono meno ai propri doveri verso lo stesso; c) la vigilanza sul rispetto del codice deontologico e dell&#8217;obbligo della formazione degli associati e l&#8217;applicazione delle sanzioni in caso di non rispetto. Il collegio Nazionale dei probiviri pu\u00f2 adottare i seguenti provvedimenti: a) la deplorazione con conseguente ammonizione; b) la sospensione dalle cariche sindacali fino a 12 mesi; c) la decadenza dalle cariche sindacali; d) la sospensione fino a 12 mesi e\/o la cancellazione dal Sindacato degli iscritti che non osservano il codice deontologico. Il Collegio Nazionale dei Probiviri predispone gli strumenti idonei per accertare l&#8217;effettivo assolvimento degli obblighi formativi, il rispetto del codice deontologico. Il Collegio determina le sanzioni, non di carattere pecuniario, applicabili nei confronti dei soci che non rispettino gli obblighi statutari di cui sopra. Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, al Sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>ART.&nbsp; 25 IL DIRETTORE GENERALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Direttore Generale \u00e8 organo tecnico del Sindacato. Il Direttore Generale esegue tutte le disposizioni tecniche, organizzative, amministrative, contabili e finanziarie che gli vengono impartite dal Presidente Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 26 RESPONSABILE UFFCIO STAMPA, PROPAGANDA ED INFORMATICA<\/p>\n\n\n\n<p>Il responsabile ufficio stampa, propaganda e informatica cura: &#8211; l&#8217;ottimizzazione della divulgazione interna ed esterna della stampa e della propaganda del Sindacato<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 27 RESPONSABILE UFFICIO LEGALE E CONTRATTI<\/p>\n\n\n\n<p>I Il responsabile ufficio legale e contratti cura il settore legale e collabora con il Presidente Nazionale per tutte le tematiche in materia di contratti.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 28 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il responsabile ufficio amministrativo \u00e8 colui cui fa capo l&#8217;amministrazione dei fondi gestiti dal Sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 29 RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA E PENSIONI<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il responsabile ufficio previdenza e pensioni cura il settore previdenziale e pensionistico, supporta il Presidente Nazionale per le tematiche specifiche di sua competenza.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 30 STRUTTURA REGIONALE ORGANIZAZIONE PERIFERICA<\/p>\n\n\n\n<p>La struttura regionale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso regionale; 2. Il Direttivo regionale; 3. Il Presidente Regionale; 4. Il Collegio regionale dei probiviri.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp; ART. 31 CONGRESSO REGIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Congresso Regionale Il Congresso Regionale \u00e8 l&#8217;organo fondamentale che delibera la linea unitaria del Sindacato, nel territorio regionale, in coerenza con quella nazionale. Il Congresso regionale \u00e8 costituito dai delegati&nbsp; del Sindacato, eletti nel numero previsto dalle norme regolamentari, che hanno celebrato il congresso provinciale. Il Congresso regionale ha il compito di : a) Esaminare e sviluppare l&#8217;azione del Sindacato in campo regionale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico dello stesso territorio; b) Deliberare l&#8217;indirizzo di politica sindacale per l&#8217;area regionale formulandone le risoluzioni organiche; c) Fissare le direttive generali per l&#8217;utilizzazione delle risorse finanziarie al fine della elaborazione del bilancio preventivo; d) Eleggere il Presidente regionale, il Direttivo regionale, il Collegio regionale dei probiviri. Nella regione autonoma della Val D&#8217;Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la struttura regionale coincide con quella provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 32 IL DIRETTIVO REGIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Direttivo Regionale \u00e8 composto dal Presidente regionale, dal Vicepresidente regionale e dal Direttore regionale. Il Direttivo regionale: coordina le istanze del Sindacato, in attuazione delle delibere degli organi nazionali; attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge mansioni di coordinamento interprovinciale; delibera sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla presidenza regionale. Il Direttivo regionale \u00e8 convocato di norma due volte l&#8217;anno unitariamente ai Presidenti provinciali che vi partecipano a titolo consultivo.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 33&nbsp; IL PRESIDENTE REGIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il presidente regionale: a) Ha la rappresentanza legale del Sindacato nella regione; b) Attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale; c) Convoca e presiede il Direttivo regionale fissandone l&#8217;ordine del giorno; d) Convoca la conferenza dei presidenti provinciali, che ha un ruolo consultivo.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 34 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio regionale dei probiviri \u00e8 composto da: &#8211; Tre membri effettivi. Esso svolge, nell&#8217;ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio nazionale dei probiviri.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 35 STRUTTURA PROVINCIALE La struttura provinciale si articola nei seguenti organi: 1. Il Congresso provinciale; 2. Il Direttivo provinciale; 3. Il Presidente provinciale; 4. Il Direttore provinciale; 5. Il collegio provinciale dei probiviri.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 36 IL CONGRESSO PROVINCIALE<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Congresso provinciale \u00e8 il massimo organo del Sindacato Provinciale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, su convocazione del Presidenza Nazionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli iscritti al Sindacato provinciale. Il Congresso provinciale \u00e8 l&#8217;organo fondamentale che delibera la linea unitaria del Sindacato in coerenza con quella nazionale e regionale. Il Congresso provinciale ha il compito di: a) Esaminare e sviluppare l&#8217;azione del Sindacato in campo provinciale e discutere sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico territorio; b) Fissare le direttive generali per l&#8217;utilizzazione delle risorse finanziaria al fine della elaborazione del bilancio preventivo; c) Eleggere il Presidente provinciale, il Direttivo provinciale e il Collegio provinciale dei probiviri.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 37 IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo provinciale \u00e8 composto. a) Dal presidente provinciale; b) Dal Vicepresidente provinciale; C) Dal Direttore provinciale. Il Direttivo provinciale: &#8211; Coordina le istanze del Sindacato, in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali; &#8211; Attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali del Sindacato; &#8211; Attende alle contrattazioni decentrate; &#8211; Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consultivo annuali predisposti dal Presidente provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;ART. 38 IL PRESIDENTE PROVINCIALE<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente provinciale a) Ha la rappresentanza legale del Sindacato in provincia; b) Attua la linea politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale; c) Convoca e preside il Consiglio Direttivo Provinciale fissandone l&#8217;ordine del giorno.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 39 DURATA<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il S.I.A. ha durata illimitata.<\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p>ART.40 CODICE DEONTOLOGICO<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni&nbsp; Arteterapeuta SI.A., nell\u2019esercizio della professione, dovr\u00e0 regolarsi in conformit\u00e0 ai pi\u00f9 rigorosi canoni etici e porre al di sopra di tutto l\u2019interesse del cliente. L\u2019arteterapeuta &nbsp;si impegna a seguire una politica di non discriminazione in base alla razza, alla religione, alle convinzioni politiche, all\u2019origine etnica, al sesso e all\u2019orientamento sessuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Relazione tra arteterapeuta&nbsp; e cliente<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;All\u2019inizio del trattamento l\u2019 arteterapeuta&nbsp;&nbsp; dovr\u00e0 formulare con chiarezza al cliente i termini e le condizioni del trattamento, ossia l\u2019orario, la frequenza degli incontri, il luogo e la modalit\u00e0 di svolgimento delle stesse, il loro costo.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Le intese di carattere finanziario dovranno riferirsi soltanto ai compensi professionali.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arteterapeuta&nbsp; non si attribuir\u00e0 qualifiche che non possiede.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arteterapeuta&nbsp; non deve trovarsi in conflitto di interessi con i propri clienti e quindi non deve accettare nessun legame istituzionale o statale contrario alla sua etica.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L\u2019arteterapeuta&nbsp; non consiglia n\u00e9 distribuisce farmaci di natura chimica o comunque facenti parte della farmacopea ufficiale, n\u00e9 somministra medicamenti di altra natura.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arteterapeuta PTC non interviene mai, durante l\u2019esercizio del proprio lavoro, sulle cure o sulle indicazioni del medico, stabilendo un rapporto di pieno rispetto, responsabilit\u00e0 ed autonomia nei riguardi dei sistemi curativi e sanitari di altrui competenza.<\/p>\n\n\n\n<p>Al cliente che accusi particolari sintomi, con evidenti implicazioni patologiche, viene preventivamente consigliato di sottoporsi a visita medica o specialistica.<\/p>\n\n\n\n<p>La riservatezza e il rispetto dell\u2019anonimato del cliente e il segreto professionale inerente alle confidenze dei clienti sono di primaria importanza.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L\u2019arteterapeuta rinuncer\u00e0 a praticare l\u2019attivit\u00e0&nbsp; in caso di grave e persistente incapacit\u00e0 dovuta a: condizioni fisiche e psicologiche, abuso di alcool o di altre sostanze che ne pregiudichino la capacit\u00e0 professionale, la competenza e la capacit\u00e0 di giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Se un arteterapeuta&nbsp; subisce una condanna penale o \u00e8 messo in stato di accusa da parte di organi a ci\u00f2 competenti \u00e8 tenuto ad informare il Presidente del procedimento e dei fatti rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Relazioni tra arteterapeuti<\/p>\n\n\n\n<p>I rapporti fra gli arteterapeuti&nbsp; devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealt\u00e0 e della colleganza. Il consulente filosofico sostiene e aiuta i colleghi nell\u2019ambito della loro attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arteterapeuta&nbsp; s\u2019impegna a contribuire allo sviluppo, al sostegno e alla promozione dell\u2019arteterapia&nbsp; e a comunicarne e condividerne i progressi con la comunit\u00e0 professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;L\u2019arteterapeuta&nbsp; si astiene dall\u2019esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalit\u00e0 e della reputazione professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 41DISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n\n\n\n<p>Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si applicheranno le norme di legge.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SINDACATO ITALIANO ARTETERAPEUTI STATUTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E&#8217; costituito il Sindacato Italiano Arteterapeuti, da ora in poi S.I.A. che opera nel mondo delle libera professione di arteterapeuta di cui alla L. 4\/13. 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